dal 1° Ottobre arriva l’obbligo.
A partire dal 1° ottobre entrerà in vigore la patente a crediti, una misura che punta a garantire maggiore sicurezza sul lavoro e ridurre infortuni e incidenti nei cantieri. In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali – n. 132 del 18 settembre 2024 – che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024.
Rilasciata in formato digitale, la patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi del settore edilizia operanti nei cantieri, temporanei o mobili, anche con sede Ue o extra Ue. Non è obbligatoria invece per coloro che effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale.
In sostanza ogni impresa avrà una patente con una dotazione iniziale di 30 punti: per poter operare nei cantieri, è necessario disporre di almeno 15 crediti.
Crediti che possono essere persi in seguito ad incidenti e infortuni sul lavoro e a violazioni della normativa sulla sicurezza.
Le imprese più virtuose verranno premiate con crediti ulteriori: si può arrivare fino a un massimo di 100 crediti, attribuiti in presenza di determinati requisiti.
Il possesso dell’Attestazione Soa consente alle imprese qualificate in classifiche pari o superiore alla III di essere esonerati dal conseguimento della patente a crediti.
Il possesso dell’attestazione SOA in I e II classifica consente l’attribuzione di ulteriori crediti in aggiunta ai 30 previsti come dotazione iniziale. Un credito per la classifica I e due crediti per la classifica II.
Dal 1° Ottobre p.v. sarà attivo il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, a cui si accederà mediante Spid o CIE, per effettuare la richiesta.
È possibile lavorare nel periodo tra la presentazione della domanda e il rilascio.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente a crediti (già dal 24/09/2024) per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente link.
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.