I requisiti di partecipazione alle gare – incluso quello dell’adeguata idoneità tecnico economica – devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.  In tale contesto, è fatto obbligo agli operatori economici, mediante ricorso all’ordinaria diligenza, di dichiarare in fase di gara le circostanze che incidono sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con particolare riferimento ai dati che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con le banche dati, evitando, in tal modo, di incorrere in una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti da rendere in sede di gara.

E’ quanto ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità il 10 luglio 2024. L’istruttoria riguardava una procedura negoziata avviata dalla Provincia di Macerata per l’appalto dei lavori di risanamento pavimentazione della strada provinciale Abbadia di Fiastra-Mogliano.

Nel provvedimento, Anac conferma che “la gara in esame è stata affidata all’impresa sulla scorta di un’attestazione risultata tuttavia non utilizzabile, a fronte dell’intervenuta rescissione del contratto di affitto del ramo annotata nel Registro delle imprese, che aveva consentito la dimostrazione dei requisiti di qualificazione da parte della medesima impresa”.

In tale contesto, l’Autorità “ha evidenziato come l’impresa che ha partecipato alla gara e ha conseguito l’aggiudicazione, ha attestato in modo non veritiero il possesso dei requisiti di carattere speciale e ha taciuto la circostanza, a lei ben nota, riguardante l’intercorsa rescissione del contratto d’affitto di ramo d’azienda, che, come confermato dalla SOA, aveva determinato la perdita dei requisiti speciali”.

Pertanto Anac ha rilevato “la violazione da parte dell’impresa medesima degli obblighi dichiarativi e dei doveri di lealtà e buona fede esigibili nei riguardi degli operatori economici nell’ambito della partecipazione alle procedure di gara per la realizzazione di un corretto confronto concorrenziale, in relazione alla necessità di  dover rendere note le circostanze che influiscono sul possesso dei requisiti, ancor più se non immediatamente desumibili dalle verifiche effettuate tramite le banche dati in uso, evitando di rendere dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti”.

Da quanto emerso – conclude Anac – , anche se i lavori risultano allo stato ultimati, la stazione appaltante è tenuta a verificare la mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa, procedendo di conseguenza, comunicando i risultati entro trenta giorni all’Autorità. “Infine, si rappresenta alla Stazione appaltante la necessità di provvedere alle dovute segnalazioni agli Organi competenti, attesa la possibile rilevanza penalistica del comportamento assunto dalla citata impresa”.

Fonte: ANAC