Per la prima volta, un’intera sezione del Codice degli Appalti viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36 del nuovo Codice). Vengono stabiliti i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio, secondo cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo (articolo 19).
Il nuovo Codice recepisce l’esigenza di “definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività”, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.
Partendo dal Codice di amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), viene costituito l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (articolo 22) e la confluenza delle informazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac. Gli obblighi informativi verso la Banca Dati Anac, attraverso le piattaforme telematiche, riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house (articolo 23). Tutte le gare transitano attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti (articolo 25).
La centralità della Bdncp
In tale ecosistema, diviene quindi centrale la Banca Dati Anac e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (articolo 24), già reso operativo dall’Autorità Anticorruzione, nonché l’Anagrafe dell’Operatore Economico (articolo. 31). Il Fascicolo virtuale è utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali (articoli 94 e 95) e speciali (articolo 99 del Codice).
Ad Anac viene affidata la pubblicità legale degli atti (articolo 27), riportati sul portale istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati (articolo 28).
Si prevede inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazione avvengano mediante le piattaforme dell’ecosistema nazionale sui contratti pubblici e solo per quanto non ivi previsto attraverso l’utilizzo del domicilio digitale (articolo 29).
Nel documento qui allegato viene indicato, passaggio per passaggio, come avverrà l’attuazione dell’ecosistema nazionale di EProcurement.