Diventa legge l’obbligo di affidare ad imprese in possesso di “Qualificazione Soa” l’esecuzione dei lavori di valore superiore a 516.000 euro ai fini del riconoscimento agli incentivi fiscali degli articoli 119 e 121 del DL 34/2020.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 20/05/2022 la Legge n.51 del 20 maggio 2022, (conversione del decreto Ucraina D.L. n. 21/2022). In particolare, l’Art. 10-bis dispone che per poter beneficiare dei Bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata:

Dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 

  • a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione SOA (art. 84 Dlgs 50/2016);
  • b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione SOA (art. 84 Dlgs 50/2016);

 

Dal 1° Luglio 2023

  • a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione SOA (art. 84 Dlgs 50/2016).

In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione SOA (art. 84 Dlgs 50/2016) all’impresa esecutrice.

Dette disposizioni non si applicano ai lavori già in corso al 20/05/2022 ed ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, anteriore al 20/05/2022 (data di entrata in vigore della presente norma).

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